Cos’è il contratto preliminare di compravendita di un immobile, conosciuto anche come “compromesso” e quali garanzie si ottengono con la sua stipula?
“Il preliminare , è un contratto bilaterale con cui il venditore si impegna nei confronti di un altro soggetto, l’acquirente, l’uno a vendere e l’altro ad acquistare a quel determinato prezzo e a quelle determinate condizioni”
Ma la stipula del contratto preliminare deve avvenire davanti a un notaio o ad un professionista?
“La legge non prevede di rivolgersi obbligatoriamente a un notaio o ad un Professionista per la stipula di un preliminare, quando esso ha per oggetto un immobile è sufficiente che abbia forma scritta”.
Nonostante ciò sono molte le garanzie, soprattutto dal lato acquirente, che si acquisiscono con l’intervento di un professionista. “Il professionista può garantire che vengano fatti i controlli sulla regolarità degli immobili sotto il profilo catastale e urbanistico”, verificare se siano state o meno saldate le spese condominiali, che tutti gli impianti siano a norma e non per ultimo controllare la legittimazione del venditore a vendere.
“Una volta firmato i preliminare tutti i nodi potrebbero venire al pettine, quando ormai è troppo tardi.
Trascrizione o Registrazione Del Contratto Preliminare
Una differenza sostanziale nei contratti che riguardano immobili, esiste tra la semplice “registrazione” del contratto, e la sua “trascrizione” nei Pubblici Registri Immobiliari.
La registrazione è un adempimento che assicura la semplice certezza della data al contratto che viene registrato, ma nulla di più.
Data che si badi non è quella indicata nel contratto, bensì quella in cui il contratto viene presentato all’ufficio per la registrazione, e riportata sul relativo timbro.
Un po’ come se il contratto venisse spedito in plico raccomandato.
Nessuna certezza invece viene data sull’identità dei sottoscrittori, sulla effettiva disponibilità dei diritti che vengono dedotti in contratto, e nessuna altra garanzia viene data.
Il contratto poi continua ad essere non opponibile ai terzi in buona fede che ignorino l’esistenza del contratto.
Un creditore ad esempio potrà ben pignorare il bene del venditore, promesso in vendita con un contratto anche se registrato, e un eventuale acquirente potrà ben acquistare lo stesso bene, anche se già promesso in vendita o già venduto, con un contratto semplicemente registrato, ma non ancora trascritto.
Diversa e’ invece la trascrizione nei pubblici registri immobiliari.
La trascrizione è un adempimento che tecnicamente viene definito di “pubblicità dichiarativa”. Vale a dire che dal momento in cui viene effettuata, il contratto diviene “opponibile ai terzi” anche se questi ne ignorano l’esistenza.
Troppo spesso tali adempimenti vengono confusi, con gravi rischi per le parti, che in presenza di semplice registrazione, si sentono tutelate e già al sicuro.
Per ottenere la trascrizione, come sopra accennato, è necessario l’intervento del Notaio, che quale Pubblico Ufficiale, controlla che il contratto abbia tutti i requisiti necessari di conformità all’ordinamento per poter essere trascritto e così divenire opponibile ai terzi. Grazie all’intervento del Notaio, si ha così non solo certezza riguardo alla data, ma anche certezza circa l’identità dei sottoscrittori, certezza del fatto che quanto sottoscritto è stato effettivamente e consapevolmente voluto dai contraenti, certezza che i diritti e le altre disposizioni contrattuali non sono contrarie alla legge. Il contratto autenticato o ricevuto dal Notaio è poi titolo esecutivo per le obbligazioni nello stesso dedotte.
Con Oggi è tutto se avessi qualsiasi dubbio non esitare a contattarmi. Ciao alla prossima Alessio